Ultimo aggiornamento: 03 agosto 2010 Bandiera Italia Welcome to www.provana.it
PROGETTAZIONE - MANUTENZIONE - SERVIZIO TRASPORTI - SERVIZI INFORMATICI - ENERGIA TERMICA ED ELETTRICA
LO STATUTO

Download

Clicca sul logo per scaricare lo statuto

Scarica direttamente da questa pagina "Lo Statuto" di Provana S.p.A. in formato PDF (106 Kb), cliccando direttamente sul logo qui a fianco.

Per poter visualizzare il file è necessario avere installato sul computer Adobe Acrobat Reader, disponibile nell'area download del sito.

Qui in basso la versione HTML dello Statuto:

Allegato "B" al N. 20261 di Repertorio e N. 8952 di Raccolta

STATUTO SOCIALE

Articolo 1
Denominazione sociale

È costituita una società per azioni a totale capitale pubblico denominata "PROVANA S.p.A.".

Articolo 2
Sede sociale

La società ha sede nel comune di Leinì (TO).
L'organo amministrativo ha la facoltà di istituire altrove,anche all'estero, filiali,uffici,agenzie, rappresentanze.

Articolo 3
Durata

La durata della società è stabilita dalla data dell'atto co¬stitutivo fino al 30 giugno 2050.

Articolo 4
Oggetto sociale

La Società ha per oggetto la fornitura l’organizzazione e la gestione di servizi pubblici o comunque destinati a soddisfare esigenze pubbliche, comprese anche le relative consulenze, di ogni ordine e specie, anche locali, di rilevanza economica e sociale, nonché alla realizzazione di infrastrutture e lavori, anche pubblici.
La società potrà quindi effettuare, direttamente o attraverso soggetti allo scopo costituiti e controllati, a titolo meramente esemplificativo, 1e seguenti attività:

- gestione del servizio di trasporto pubblico ed attività connesse alla mobilità, compresa la progettazione , costruzione e gestione di infrastrutture per il trasporto;
- gestione del servizio di ristorazione collettiva ed attività connesse, compresa la progettazione, costruzione e gestione delle relative infrastrutture;
- gestione di servizi cimiteriali;
- progettazione,costruzione, gestione e vigilanza di parcheggi sia in struttura che su strada;
- progettazione, costruzione e gestione di impianti tecnologici in genere;
- progettazione, realizzazione e gestione di impianti di teleriscaldamento e/o impianti in cogenerazione;
- spazzamento e lavaggio delle strade, di altri spazi pubblici e delle aree complementari, ivi compreso il servizio di rimozione neve; attività di pulizia; progettazione, realizzazione, gestione, conservazione e manutenzione delle aree verdi, comprese quelle cimiteriali; gestione, conservazione e manutenzione delle strade e della relativa segnaletica; progettazione, realizzazione, gestione, conservazione e manutenzione di immobili di ogni genere;
- progettazione, costruzione e, gestione di infrastrutture e servizi di interesse turistico e non;
- progettazione, realizzazione, manutenzione e relativa manutenzione di sistemi elettrici, elettronici, telefonici in ogni campo;
- progettazione, realizzazione, manutenzione e relativa gestione di sistemi di videosorveglianza;
- gestione del ciclo integrato di ogni tipologia di rifiuto attraverso lo svolgimento di ogni attività finalizzata a tale scopo, compresa la progettazione, realizzazione, manutenzione e gestione degli impianti dedicati al relativo trattamento e smaltimento; interventi di sanificazione ambientale tramite disinfezione, disinfestazione e derattizzazione, nonché la messa in sicurezza, bonifica e ripristino di siti in genere;
- promozione, progettazione, costruzione, manutenzione e gestione di altri servizi ausiliari ed affini a quelli innanzi indicati attinenti l'oggetto sociale;
- erogazione di qualsiasi altro servizio pubblico locale in forza di affidamento diretto da parte degli Enti Locali soci o in base a gare ad evidenza pubblica a norma della legislazione vigente, ivi compresa, a titolo meramente esemplificativo, ogni attività relativa alla progettazione, realizzazione, gestione, erogazione, commercializzazione e relative attività manutentive dei servizi gas, combustibili liquidi solidi e gassosi, gestione servizio energia,illuminazione pubblica e lampade votive, distribuzione del calore e del freddo, ciclo delle acque, sport, cultura e spettacolo, assistenza, terziario e formazione professionale.

La Società potrà erogare i propri servizi, nessuno escluso, anche nei confronti di soggetti privati.

La Società potrà altresì effettuare, sempre a titolo meramente esemplificativo le seguenti attività:

- lo studio, la progettazione e la realizzazione di interventi di trasformazione e recupero urbano anche attraverso l'urbanizzazione e la commercializzazione di aree attrezzate per attività economiche e produttive, residenziali, direzionali e di pubblica utilità in qualità di Società di Trasformazione Urbana;
- acquisizione di immobili di qualsiasi genere, costruzione di edifici ad uso abitativo su terreni di proprietà sociale, vendita, anche in modo frazionato delle unità immobiliari edificate, assunzione di finanziamenti ed in particolare mutui fondiari, concessione sui beni sociali di garanzie ipotecarie a favore di terzi in quanto correlate al conseguimento dell’oggetto sociale;
- progettazione, realizzazione e relativa gestione di opere pubbliche di ogni genere;
- progettazione, l'acquisizione e 1a costruzione di immobili, anche d’interesse pubblico;
- la progettazione, la realizzazione, la manutenzione e la relativa gestione di strutture di interesse pubblico, quali, a mero titolo esemplificativo, case di cura, case di riposo, poliambulatori, canili, impianti sportivi, musei, impianti di intrattenimento, mense e refettori, nonché di attività commerciali, di ristorazione ed alberghiere in genere;
- l'erogazione e la gestione di servizi socio sanitari assistenziali;
- lo studio e la progettazione di interventi nel settore pubblico e privato relativamente a strutture destinate a servizi di utilità diffusa e all' organizzazione degli stessi;
- lo studio e la progettazione di attività di pianificazione urbanistica e la relativa consulenza;
- l'esecuzione di appalti pubblici e privati in veste sia di concedente che di concessionaria;
- lo svolgimento di servizi tecnici, aziendali, informativi (anche mediante l'utilizzo di nuove tecnologie), amministrativi e di elaborazione dati per enti ed aziende;
- lo svolgimento dei servizi di accertamento dei tributi, di verifica e di controllo delle imposte e tasse comunali e di altri enti pubblici sovraordinati, nonché servizi di rilevazione sul territorio agli effetti del censimento delle unità immobiliari, gestione del catasto, anche mediante l'assunzione di appalti e concessioni, sia in regime pubblicistico che privatistico inerenti a tutte le predetti attività, nei limiti consentiti delle leggi vigenti e future in materia.

La Società potrà altresì provvedere, qualora sia separata dall'attività di erogazione dei servizi, alla sola gestione di reti, impianti e altre dotazioni patrimoniali degli Enti locali soci, secondo le specifiche previsioni di legge.
Nei casi in cui non sia vietato dalle normative di settore, la Società potrà altresì assumere, previo conferimento da parte degli Enti locali soci, la proprietà delle reti, degli impianti, e delle altre dotazioni patrimoniali, ponendoli a disposizione dei gestori incaricati della gestione del servizio o, ove prevista la gestione separata della rete, dei gestori di quest'ultima, a fronte di un canone stabilito dalla competente Autorità di settore, ove prevista, o dagli enti locali. Alla società gli enti locali conferenti potranno anche assegnare la gestione delle reti nonché il compito di espletare le gare per conferire la titolarità del servizio.
La società realizza la parte più importante della propria attività con gli Enti pubblici azionisti.
La società stessa, può ricevere l'affidamento diretto delle attività che costituiscono l'oggetto sociale, ai sensi e con le modalità previste dall'art. 113 del D.Lgs. 267/2000.
La società può in generale, esercitare le attività sopra indicate, anche al di fuori dei territori dei Comuni azionisti.
Essa potrà compiere inoltre tutte le operazioni commerciali,industriali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari che saranno ritenute necessarie od utili per il conseguimento dell'oggetto sociale e potrà anche assumere sia direttamente che indirettamente interessenze e partecipazioni in altre società o imprese aventi oggetto analogo, affine o comunque connesso al proprio, al solo scopo di stabile investimento e non di collocamento e con esclusione delle attività previste dalla legge n°1 dell'anno 1991, 197/1991 nonché dal D.P.R. 385/93 e 415/96.
La società potrà assumere mutui passivi ed in genere qualsiasi operazioni bancaria di affidamento sia in proprio che per società controllate e/o partecipate.
Potrà in generale concedere garanzie, anche ipotecarie, avalli, fidejussioni, a favore di società controllate e/o partecipate.

Articolo 5
Partecipazione totalitaria pubblica e garanzie del servizio pubblico

La Società è a capitale interamente pubblico locale ai sensi del1'art. 113, comma 5, lett. c), del D.lgs. 18.8.2000 n. 267. All'Ente o agli Enti pubblici che affidano in via diretta alla Società l'erogazione del servizio pubblico locale o, qualora sia separata dall'attività di erogazione dei servizi, la ge¬stione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni pa¬trimoniali degli Enti locali, è riservato, in parziale deroga agli ordinari meccanismi societari di amministrazione e controllo infra previsti, un potere di direttiva e controllo, a¬nalogo a quello esercitato sui propri servizi qualora erogati in via diretta, circa le modalità di erogazione del servizio anche attraverso la previsione di meccanismi di accertamento sull'amministrazione corrente, al fine di verificarne l'esattezza, la regolarità, l'efficienza e l'economicità, anche attraverso ispezioni.
Tale potere si esercita in forma scritta, con dovere di informazione e trasmissione della documentazione e dei risultati degli accertamenti effettuati agli organi e/o uffici competenti della Società.
E' facoltà dell'Ente o degli Enti pubblici che affidano in via diretta alla Società l'erogazione del servizio pubblico locale, in difetto di tempestivo adeguamento dell'affidatario alle direttive impartite, risolvere unilateralmente il rapporto, attraverso le modalità di volta in volta pattuite in apposito strumento convenzionale.
Allo stesso modo, più specifiche modalità e forme di controllo da parte dell'Ente o degli Enti affidanti sull'erogazione del servizio da parte della "Provana S.p.A.", in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 113 del D.lgs. 18.8.2000 n. 267 o da altre disposizioni di legge vigenti, potranno essere previste dallo strumento convenzionale di volta in volta predisposto.

Articolo 6
Capitale sociale

Il capitale sociale è di Euro 604.864,00 (seicentoquattromilaottocentosessantaquattro) suddiviso in numero 2.908 azioni del valore nominale di Euro 208 (duecentootto, cadauna.
I1 capitale sociale può essere aumentato anche mediante conferimento di beni in natura o di crediti.Le azioni sono nominative e conferiscono eguali diritti ai lo¬ro possessori.Ogni azione è indivisibile.I1 domicilio degli azionisti, per ogni rapporto con la società, si intende eletto a tutti gli effetti di legge presso il domicilio risultante dal Libro Soci, tenuto conto delle variazioni di domicilio comunicate dagli azionisti alla società.Per í fabbisogni finanziari della società potranno provvedere i soci con versamenti di denaro in conto capitale.

Articolo 7
Finanziamenti

La Società potrà acquisire dai soci finanziamenti a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso, nel rispetto delle normative vigenti.

Articolo 8
Trasferimento delle azioni

Le azioni sono trasferibili alle condizioni di seguito indicate.
Per "trasferimento" si intende il trasferimento per atto tra vivi ed a causa di morte di azioni o di diritti di opzione.
L’azionista che intenda alienare in tutto o in parte le azioni possedute, ovvero, in caso di aumento del capitale sociale, i relativi diritti di opzione, nonché trasferire diritti reali sulle azioni stesse, è tenuto a darne preavviso scritto, specificando il numero delle azioni o dei diritti posti in vendita, il loro prezzo, le modalità di pagamento ed il nominativo dell’eventuale acquirente, al Presidente del Consiglio di Amministrazione il quale provvede ad informare immediatamente gli altri azionisti a mezzo lettera raccomandata, anche a mano o a mezzo fax o e-mail o altro mezzo che dia prova di ricevimento.
Entro novanta giorni dal ricevimento di tale comunicazione, gli altri azionisti devono comunicare, con le stesse precedenti modalità, al Presidente del Consiglio di Amministrazione le loro volontà di esercitare il diritto di prelazione, ritenendosi, in caso contrario, che essi vi abbiano rinunciato.
E’ ammesso che ciascuno dei soci, esercitando il diritto di prelazione, possa dichiararsi e rendersi acquirente delle azioni eventualmente inoptate dagli altri.
In caso di concorso nell’attribuzione di azioni inoptate, il riparto avverrà proporzionalmente alle azioni già possedute da ciascuno dei concorrenti al riparto.
Nel caso in cui le richieste pervenute dagli azionisti in esercizio del diritto di prelazione siano per un numero di azioni o di diritti superiore a quello oggetto della vendita, le richieste si intendono ridotte in proporzione tra tutti i richiedenti, salvo diverso accordo tra le parti.
Il diritto di prelazione non spetta e pertanto le azioni sono liberamente trasferibili solo a favore:

a) di altri soci;
b) di enti territoriali;
c) di altre società a totale partecipazione pubblica;
d) di altri enti o istituzioni pubbliche.

I1 diritto di prelazione non spetta altresì in caso di trasferimento da parte di un unico socio di un numero complessivo di azioni inferiore a 10 (dieci) nell'arco del medesimo anno solare.
In qualsiasi altro caso di trasferimento delle azioni, ai soci, regolarmente iscritti a libro soci, spetta il diritto di prelazione.
Fermo quanto sopra stabilito in caso di trasferimento a qualsiasi titolo per atto tra vivi delle azioni o dì costituzione di diritti reali o di garanzia sulle stesse, è richiesto il preventivo gradimento, nei limiti di quanto stabilito dall'articolo 2355 bis, secondo comma del Codice Civile, espresso dal consiglio di amministrazione , salvi i casi di esclusione infra espressamente previsti.
Il gradimento non è richiesto e pertanto le azioni sono liberamente trasferibili solo a favore di altri soci e/o di enti pubblici e/o territoriali e/o di società di capitali con la partecipazione totalitaria di capitale pubblico.
Pertanto il socio che intenda alienare le proprie azioni o costituire sulle stesse diritti reali o di garanzia, comunicherà con lettera raccomandata inviata alla società la proposta di alienazione, indicando la persona del cessionario, il prezzo e le altre modalità di trasferimento.
La decisione sul gradimento dovrà intervenire entro quaranta giorni.
I1 consiglio di amministrazione dovrà comunicare al socio richiedente con lettera raccomandata anche a mano inviata all'indirizzo risultante dal libro soci, o con altro mezzo che garantisca la prova dell’avvenuto ricevimento, la decisione sul gradimento.

Articolo 9
Obbligazioni

La società può emettere obbligazioni ai sensi delle disposi¬zioni del codice civile e delle leggi speciali.
L'emissione di obbligazioni è deliberata dagli Amministratori.

Articolo 10
Convocazione dell'assemblea

L'assemblea degli azionisti, sia ordinaria che straordinaria, è convocata dall'organo amministrativo, nei termini di legge, anche fuori dal comune della sede sociale, purché in territorio italiano.
Ove consentito dalla legge, l'assemblea è convocata con avviso comunicato ai soci con raccomandata anche a mano o con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima della data prevista per l'assemblea.
In mancanza delle formalità suddette, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa all'assemblea la maggioranza dei componenti degli organi amministrativi e di controllo. Tuttavia in tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.
L’assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio deve essere convocata almeno una volta l'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; tale termine, nei casi consentiti dalla legge, può essere elevato a centottanta giorni.
L'assemblea straordinaria è convocata nei casi stabiliti dalla legge.

Articolo 11
Assemblea

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di tanti azionisti che rappresentino almeno la metà del capitale sociale ed in seconda convocazione qualunque sia la parte di capitale rappresentata. Essa delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.
L'assemblea straordinaria si costituisce e delibera secondo le disposizioni di legge.
I soci e gli amministratori dovranno astenersi dal voto nei casi previsti dall’art. 2373 del Codice Civile.
Essi devono dimostrare la propria legittimazione mediante documento scritto. La società acquisisce la delega agli atti sociali.
La delega può essere rilasciata anche per più assemblee; non può essere rilasciata con i1 nome del delegato in bianco ed è sempre revocabile.
La stessa persona non può rappresentare più di venti soci. Le deleghe non possono essere rilasciate a dipendenti, membri degli organi di controllo o amministrativo della società.

Articolo 12
Presidenza dell'assemblea

L'assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in assenza, da persona nominata dall'assemblea stessa.
L'assemblea nomina il segretario, scelto anche tra i non azionisti.
Ove disposto dalla legge, ovvero ritenuto opportuno dal presidente, questi designa un notaio che redige il verbale dell'assemblea. In tal caso non è necessaria l'assistenza del segretario.
Spetta al presidente dell'assemblea verificare la regolarità della costituzione, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, regolare il suo svolgimento ed accertare i risultati delle votazioni.
In ogni caso, le deliberazioni devono constare da verbale redatto e sottoscritto nei modi di legge.

Articolo 13
Organo amministrativo

La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre a sette membri.
Gli Amministratori possono essere anche non soci e sono rieleggibili.
La nomina degli amministratori spetta all'Assemblea ai sensi dell'art. 2383 codice civile.
L'assemblea con il voto favorevole di almeno il 50% (cinquanta percento) del capitale sociale può stabilire che la nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione, previa fissazione del numero da parte dell'Assemblea, avvenga sulla base di liste presentate dai soci, nelle quali i candidati dovranno essere elencati mediante un numero progressivo.
Ogni azione ha diritto dì un voto e gli azionisti potranno spalmare i voti anche su più liste.
I voti ottenuti da ciascuna lista saranno divisi successivamente secondo il numero di consiglieri da eleggere. I quozienti ottenuti saranno assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna lista, nell'ordine della stessa previsto, e verranno disposti in un'unica graduatoria decrescente. Risulteranno eletti coloro che avranno ottenuto i quozienti più elevati, assicurando con il medesimo criterio la nomina di almeno la metà dei consiglieri da parte degli enti pubblici partecipanti.
In caso di parità di quoziente per l'ultimo consigliere da eleggere, sarà preferito quello della lista che abbia ottenuto i1 maggior numero di voti, a parità di voti, quello più anziano di età.
Delle deliberazioni si fa constatare per mezzo di verbale firmato dal Presidente della riunione e dal segretario.
Gli amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi e sono rieleggibili.
Nomina, revoca, cessazione, sostituzione e decadenza degli Amministratori sono regolate dalla legge.

Articolo 14
Adunanze del Consiglio

Il Consiglio di Amministrazione si raduna presso la sede della società od altrove, purché in territorio italiano, su convoca¬zione del Presidente o di un Amministratore Delegato.
La convocazione deve avvenire mediante lettera raccomandata anche a mano, telefax o posta elettronica inviati almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza al domicilio di ciascuno degli Amministratori e dei Sindaci Effettivi.
In caso d'urgenza il Consiglio può essere convocato anche senza l'osservanza del termine e delle modalità come sopra stabilite, purché la convocazione avvenga anche solo in via telefonica almeno 24 ore prima della riunione.
Le adunanze del Consiglio e le sue deliberazioni sono valide anche senza formale convocazione, quando intervengano tutti consiglieri in carica ed i Sindaci.
L'avviso deve contenere l'ordine del giorno dell'Adunanza.
Le adunanze sono presiedute dal Presidente del Consiglio di Amministrazione. In caso di assenza o di impedimento, dal Consigliere più anziano di età presente ovvero, in mancanza, dall'Amministratore Delegato più anziano di età presente o, in mancanza anche di questi, dall'Amministratore designato dai membri presenti all'adunanza.
Il Consiglio può nominare un segretario, scelto anche all'infuori dei suoi componenti.
È ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio di Amministrazione si tengano per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di ricevere, trasmettere o visionare documenti; verificandosi tali presupposti, il Consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trova i1 Presidente e dove deve pure trovarsi il segretario della riunione.

Articolo 15
Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione

Per la validità delle adunanze del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza degli Amministratori in carica. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede l’adunanza.
Le deliberazioni del Consiglio devono constare da verbale sottoscritto da chi ha presieduto l’adunanza e dal segretario.

Articolo 16
Poteri dell'organo amministrativo

All'organo amministrativo sono attribuiti, senza alcuna limitazione, i poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della società, con facoltà di compiere tutti gli atti, anche di disposizione, ritenuti opportuni per la realizzazione dell'oggetto sociale, senza eccezione alcuna, salva la competenza esclusiva dell'assemblea nei casi previsti dalla legge.
L'organo amministrativo è inoltre competente ad assumere le deliberazioni concernenti:
la fusione, nei casi previsti dagli articoli 2505 e 2505-bis del codice civile, l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie; l'indicazione di quali tra gli Amministratori hanno la rappresentanza della società; la riduzione del capitale in caso di recesso del socio; gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative; il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale.

Articolo 17
Consiglio di Amministrazione - Cariche sociali - Comitato Esecutivo - Direttori Generali

Il Consiglio di Amministrazione, ove l'assemblea non vi abbia provveduto, sceglie fra i suoi componenti il Presidente e, se lo ritiene opportuno, uno o più Vice Presidenti.
Può altresì nominare uno o più Amministratori Delegati.
Il Consiglio di Amministrazione può, nei limiti di legge, delegare proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi componenti o ad un Comitato Esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti, determinando contenuto, limiti ed eventuali modalità di esercizio della delega.
Valgono, per le adunanze e le deliberazioni del Comitato Esecutivo, le norme dettate per il Consiglio di Amministrazione.
Il Consiglio può altresì nominare uno o più Direttori Generali anche non Amministratori.
Gli organi delegati curano che l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile sia adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa e riferiscono al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale, almeno ogni centottanta giorni, sul generale andamento della gestione e sulla prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società e dalle sue controllate.
Il Consiglio di Amministrazione può sempre impartire direttive agli organi delegati e avocare a sé operazioni rientranti nella delega. Sulla base delle informazioni ricevute valuta l'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della società; quando elaborati, esamina i piani strategici, industriali e finanziari della società; valuta, sulla base della relazione degli organi delegati, il generale andamento della gestione.

Articolo 18
Rappresentanza

La rappresentanza della società è devoluta all'Amministratore Unico. Qualora la società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione, la rappresentanza spetta al suo Presidente nonché agli Amministratori Delegati, se nominati, in esecuzione dei poteri loro conferiti.

Articolo 19
Compensi e indennità

I compensi spettanti all'organo amministrativo, ai sensi dell'articolo 2389 del codice civile, sono determinati dall'assemblea degli azionisti. La misura di detti compensi può essere fissa ovvero variabile, con parametri da determi¬narsi all'atto della deliberazione del compenso. L'assemblea degli azionisti può inoltre, in alternativa o in aggiunta, attribuire agli amministratori una partecipazione agli utili netti d'esercizio.
Ai medesimi, oltre agli eventuali compensi, spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio.

Articolo 20
Collegio Sindacale e controllo contabile

Il Collegio Sindacale è composto di tre Sindaci Effettivi e due Supplenti.
Essi durano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.
L'assemblea provvede alla nomina dei componenti il Collegio Sindacale e del suo Presidente determinandone la retribuzione.
Nel caso di morte rinunzia o decadenza del Presidente del Collegio Sindacale, la presidenza è assunta, fino all'assemblea successiva, dal Sindaco più anziano.
E’ ammessa la possibilità che le adunanze del Collegio Sindaca¬le si tengano per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di ricevere, trasmettere o visionare documenti; verificandosi tali presupposti, la riunione si considera tenuta nel luogo di convocazione del Collegio, ove deve essere presente almeno un Sindaco.
Qualora la società non sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e la legge lo consenta, il Collegio Sindacale esercita anche il controllo contabile. In tal caso tutti i membri dovranno essere scelti tra soggetti iscritti nel Registro dei Revisori Contabili istituito presso il Ministero della Giustizia.
Diversamente, il controllo contabile sulla società è esercitato da un revisore contabile o da una società di revisione scritti nel registro istituito presso il ministero della Giustizia. Se l'attività è svolta da un revisore contabile, il libro è tenuto presso il domicilio dello stesso.
L'incarico del controllo contabile è conferito dall'assemblea, sentito il Collegio Sindacale, la quale determina il relativo corrispettivo.
L'incarico ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.

Articolo 21
Recesso

I1 recesso è ammesso soltanto se consentito dalla legge.
Non hanno diritto di recedere i soci che non hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti la proroga del termine della società e l'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari.
I termini e le modalità dell'esercizio del diritto di recesso, i criteri di determinazione del valore delle azioni ed il procedimento di liquidazione sono regolati dalla legge.

Articolo 22
Esercizi sociali

L'esercizio sociale si chiude al 30 giugno di ogni anno.

Articolo 23
Utili

Gli utili dell'esercizio, risultanti dal bilancio sono ripartiti come segue:

- una percentuale non inferiore al 5% (cinque per cento) alla riserva ordinaria, fino a che questa non abbia raggiunto un quinto del capitale sociale;
- il residuo ai soci, in proporzione alle quote possedute, salvo che l'assemblea non ne deliberi l'utilizzazione per accantonamenti a favore della riserva straordinaria o di fondi speciali, oppure ne disponga una diversa destinazione.

Articolo 24
Liquidazione

In caso di scioglimento della società per qualunque motivo, l'assemblea, con le maggioranze previste per le modificazioni dello statuto:

- nomina uno o più liquidatori e fissa le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori, con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della società;
- determina i poteri dei liquidatori in conformità alla legge, stabilisce i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione con particolare riguardo alla cessione dell'azienda sociale, di rami di essa, ovvero anche di singoli beni o diritti, o blocchi di essi;
- delibera circa gli atti necessari per la conservazione del valore dell'impresa, ivi compreso il suo esercizio provvisorio, anche di singoli rami, in funzione del miglior realizzo;
- fissa gli emolumenti.

L'assemblea può sempre modificare, con le maggioranze richieste per la modificazione dello statuto, le deliberazioni di cui al capoverso precedente.

Articolo 25
Clausola compromissoria

Qualunque controversia insorgente tra i soci, ovvero tra i so¬ci e la società, ivi comprese le controversie relative alla validità di delibere assembleari nonché le controversie promosse da Amministratori, liquidatori, Sindaci e revisori contabili ovvero nei loro confronti, avente ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, sarà devoluta ad un Arbitro Unico che decide ritualmente.
L'Arbitro sarà nominato dal Presidente dell'ordine dei Dottori Commercialisti di Torino entro 30 giorni dal deposito dell'istanza di nomina, da parte dell'interessato più diligente.
In difetto di nomina entro tale termine, l'Arbitro sarà nominato dal Presidente del Tribunale nel cui ambito ha sede la società su istanza della parte interessata più diligente.

Articolo 26
Rinvio

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme dì legge.
in originale firmato: Settimo DANELUZZI; Francesca CILLUFFO Notaio.