Allegato "A" al N. 20263 di Repertorio
e al N. 8954 di Raccolta

STATUTO

DENOMINAZIONE
Articolo 1) - E' costituita una società a responsabilità limitata sotto la denominazione sociale di "CANAVESE PROGETTI ENGINEERING S.R.L." siglabile “C.P. ENGINEERING S.R.L.”.

SEDE
Articolo 2) - La società ha sede legale nel comune di Leinì (TO).
L'Organo Amministrativo ha facoltà di istituire e di sopprimere ovunque unità locali operative (ad esempio succursali, filiali o uffici amministrativi senza stabile rappresentanza), ovvero di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune sopraindicato; spetta invece ai soci di decidere il trasferimento della sede in Comune diverso da quello sopraindicato.
Il domicilio dei soci, per tutti i rapporti con la società, si intende a tutti gli effetti quello risultante dal libro soci; è onere del socio comunicare il cambiamento del proprio domicilio.

OGGETTO SOCIALE
Articolo 3) - La società ha per oggetto le seguenti attività da svolgersi avvalendosi, quando necessario, degli iscritti negli appositi albi professionali, la prestazione, anche mediante l'assunzione di appalti e concessioni, sia in regime pubblicistico che privatistico e/o in forza di affidamento diretto da parte degli Enti Locali soci o soci di soci nei limiti consentiti delle leggi vigenti e future in materia, di tutti i servizi attinenti all’architettura ed all’ingegneria, anche integrata, servizi attinenti all’urbanistica ed alla paesaggistica, servizi affini di consulenza scientifica e tecnica, servizi di sperimentazione tecnica ed analisi, applicazioni informatiche, softwares applicativi, attività di consulenza e progettazione nei settori di sicurezza degli ambienti di lavoro e non, della prevenzione incendi ed infortuni, dei progetti di finanziamento in proprio e per conto terzi, esecuzione di studi, consulenze, ricerche, progetti preliminari, definitivi ed esecutivi, direzione lavori e collaudi, sia tecnici che amministrativi che statici, nel campo dell’ingegneria civile, industriale, ambientale, dell’architettura e dell’urbanistica, attività di certificazione di qualità dei processi produttivi e dei prodotti industriali, degli impianti tecnici sia civili che industriali (con esclusione di attività di produzione di beni), valutazione di congruità tecnico-economica, studi di impatto ambientale, valutazioni di compatibilità ambientale, ogni altro servizio ausiliario ed affine a quelli innanzi indicati attinenti l'oggetto sociale.
La società potrà assumere, nel rispetto della legge e senza finalità di collocamento, sia direttamente sia indirettamente e cedere partecipazioni e cointeressenze in altre imprese che abbiano oggetto complementare od analogo al proprio.
La società potrà, peraltro, assumere o gestire affidamenti pubblici e privati, nei limiti della sua competenza funzionale, rimanendo in tal caso in suo onere, per quanto in ragione o qualora occorrendo, l’applicazione delle disposizioni previste dalla normativa pubblicistica di settore.
All'Ente o agli Enti pubblici che affidano in via diretta alla Società l'erogazione del servizio pubblico, è riservato, in parziale deroga agli ordinari meccanismi societari di amministrazione e controllo infra previsti, un potere di direttiva e controllo, analogo a quello esercitato sui propri servizi qualora erogati in via diretta, circa le modalità di erogazione del servizio anche attraverso la previsione di meccanismi di accertamento sull'amministrazione corrente, al fine di verificarne l'esattezza, la regolarità, l'efficienza e l'economicità, anche attraverso ispezioni.
Tale potere si esercita in forma scritta, con dovere di informazione e trasmissione della documentazione e dei risultati degli accertamenti effettuati agli organi e/o uffici competenti della Società.
E' facoltà dell'Ente o degli Enti pubblici che affidano in via diretta alla Società l'erogazione del servizio pubblico, in difetto di tempestivo adeguamento dell'affidatario alle direttive impartite, risolvere unilateralmente il rapporto.
Più specifiche modalità e forme di controllo da parte dell'Ente o degli Enti affidanti sull'erogazione del servizio, anche in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 113 del D.lgs. 18.8.2000 n. 267 o da altre disposizioni di legge vigenti, potranno essere previste da apposito strumento convenzionale, di volta in volta predisposto.
Per il perseguimento dell’oggetto sociale la società potrà:
stipulare contratti, convenzioni ed accordi con le pubbliche amministrazioni, nei limiti e nel rispetto delle norme vigenti, nonché instaurare, intrattenere e risolvere con soggetti pubblici e privati tutti i rapporti giuridici opportuni, compiendo tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, finanziarie, nonché ogni altra operazione di qualsivoglia natura che sia ritenuta necessaria o anche solo opportuna per il conseguimento dell’oggetto sociale a giudizio dell’organo amministrativo in carica, ivi compreso il rilascio di garanzie, avalli e fideiussioni a terzi e a favore di terzi. Sono escluse dall’oggetto sociale le operazioni riservate a sensi della Legge 2 gennaio 1991 numero 1 quelle inerenti la raccolta del risparmio e l’esercizio del credito, quelle previste dal Decreto Legislativo 1° settembre 1993 numero 385 e tutte le altre comunque vietate dalla presente e futura legislazione.

DURATA
Articolo 4) - La durata della società è stabilita fino al 30 giugno 2050 e potrà essere prorogata o anticipatamente sciolta per decisione dei soci.

CAPITALE SOCIALE
Articolo 5) - Il capitale sociale è fissato in euro 11.000,00 (undicimila virgola zerozero) ed è diviso in quote ai sensi dell'art. 2468 del Codice Civile.
Con delibera dell’assemblea straordinaria in data 23 settembre 2003 è stato deliberato l’aumento scindibile del capitale sociale ad euro 50.000,00 (cinquantamila virgola zerozero) da sottoscriversi entro il 31 dicembre 2006.
Ai conferimenti si applica quanto disposto dagli articoli 2464 e 2465 del Codice Civile.
Il capitale sociale potrà essere aumentato anche mediante conferimenti in natura o crediti ai sensi dell'art. 2465 del Codice Civile.
Salvo che nell'ipotesi di cui all'art. 2482 ter del Codice Civile, ove sia disposto un aumento di capitale sociale mediante nuovi conferimenti, questo potrà essere attuato anche mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi, ed in tal caso spetterà ai soci che non hanno consentito alla decisione il diritto di recesso ai sensi dell'art. 2473 Codice Civile.
In caso di riduzione del capitale sociale per perdite, può essere omesso il preventivo deposito presso la sede sociale della relazione e delle osservazioni di cui all'articolo 2482 bis, 2° comma, del Codice Civile.

FINANZIAMENTI DEI SOCI
Articolo 6) - I soci potranno eseguire, in conformità alla vigente normativa, versamenti in conto capitale, ovvero finanziamenti, sia fruttiferi che infruttiferi.
I finanziamenti con diritto alla restituzione della somma versata possono essere effettuati dai soci, anche non in proporzione alle rispettive quote di partecipazione al capitale sociale, con le modalità ed i limiti di cui alla normativa tempo per tempo vigente in materia di raccolta del risparmio.
Per il rimborso dei finanziamenti dei soci trova applicazione la disposizione dell'art. 2467 del Codice Civile.

TITOLI DI DEBITO
Articolo 7) - La società può emettere titoli di debito al portatore o nominativi con decisione dell'assemblea dei soci adottata con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale. La società può emettere tali titoli di debito per somma complessivamente non eccedente il capitale sociale, la riserva legale e le riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio approvato.
Si applica la disciplina di cui all'art. 2483 del Codice Civile.
La relativa delibera deve risultare da verbale redatto da notaio.

TRASFERIMENTO DELLE PARTECIPAZIONI
Trasferimento delle partecipazioni per atto tra vivi
Articolo 8) I trasferimenti delle partecipazioni sono soggetti alla seguente disciplina. Nell'ambito della nozione di "trasferimento per atto tra vivi" s'intendono compresi tutti i negozi a titolo oneroso relativi a quote di partecipazione o a diritti di sottoscrizione.
In caso di cessione di quote o diritti a terzi soci o non soci, spetta agli altri soci il diritto di prelazione in proporzione alle quote possedute. Pertanto, il socio che intende alienare o comunque trasferire la propria partecipazione dovrà darne comunicazione a tutti i soci risultanti dal libro dei soci mediante lettera raccomandata anche a mano, inviata al domicilio di ciascuno di essi indicato nello stesso libro; la comunicazione deve contenere le generalità del cessionario e le condizioni della cessione, fra le quali, in particolare, il prezzo e le modalità di pagamento. I soci destinatari delle comunicazioni di cui sopra devono esercitare il diritto di prelazione per l'acquisto della partecipazione cui la comunicazione si riferisce facendo pervenire al socio offerente la dichiarazione di esercizio della prelazione con lettera raccomandata anche a mano non oltre trenta giorni dalla data di spedizione della offerta di prelazione.
Il diritto di prelazione di cui sopra non spetta:

- qualora il socio avente diritto abbia rinunziato per atto scritto;
- nel caso di trasferimenti nei confronti del coniuge, dei parenti entro il secondo grado, ed a società controllate o controllanti del socio;
- qualora l'assemblea dei soci espressa con il voto favorevole di almeno l'80% del capitale sociale abbia preventivamente autorizzato l’alienazione con l’esclusione al diritto di prelazione a favore dei soci.

L'intestazione a società fiduciaria o la reintestazione, da parte della stessa (previa esibizione del mandato fiduciario) agli effettivi proprietari non è soggetta a quanto disposto dal presente articolo ed è consentita a condizione che la società fiduciaria, ogni qualvolta eserciti un diritto ad esse relativo, dichiari che il fiduciante non è cambiato. Tale dichiarazione deve essere rilasciata anche a semplice richiesta della società.
La costituzione delle quote in pegno e l’assoggettamento ad altri vincoli, se le parti interessate non prevedono espressamente che il diritto di voto spetti sempre al socio, hanno effetto nei confronti della società solamente nel caso che siano approvati dall’assemblea.
Nell'ipotesi in cui il trasferimento venga effettuato senza l'osservanza di quanto prescritto, l'acquirente non avrà diritto di essere iscritto nel libro dei soci, non sarà legittimato all'esercizio del voto e degli altri diritti amministrativi e non potrà alienare la partecipazione con effetto verso la società.

TRASFERIMENTO NEL CASO DI MORTE
Articolo 9) In caso di morte di un socio, la quota di partecipazione ed i diritti connessi si trasferiscono in capo agli eredi e/o legatari.

RECESSO
Articolo 10) - Il diritto di recesso spetta al socio nei casi di cui agli articoli 2473, 1° comma, e 2481 bis del Codice Civile, e negli altri casi previsti dalla legge.
Il diritto di recesso è esercitato mediante lettera raccomandata che deve essere spedita entro quindici giorni dall’iscrizione nel Registro Imprese della delibera che lo legittima, ovvero, nel caso in cui il fatto che legittima il recesso sia diverso da una deliberazione, dalla conoscenza di esso da parte del socio.
Nella raccomandata devono essere indicate le generalità del socio recedente, il domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento e la delibera o il fatto che legittimano il recesso.
Per quanto riguarda il rimborso della quota e la determinazione del valore di essa si applicano le disposizioni di cui all'art. 2473 comma 3 e 4 del Codice Civile.
Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, perde efficacia, nei casi previsti dall'articolo 2473 ultimo comma del Codice Civile.

SOGGEZIONE AD ATTIVITA’ DI DIREZIONE E CONTROLLO
Articolo 11) - La società deve indicare l’eventuale propria soggezione all’altrui direzione e coordinamento negli atti e nella corrispondenza, nonché mediante iscrizione, a cura degli amministratori, presso la sezione del registro delle imprese di cui all’articolo 2497-bis, comma secondo del Codice Civile.

AMMINISTRATORI
Articolo 12) - Gli amministratori possono anche essere scelti tra non soci. Essi sono nominati e revocati con decisione dei soci.

MODALITÀ DI GESTIONE
Articolo 13) - La società è gestita da un Consiglio di Amministrazione composto da tre a nove membri, nel numero fissato dai soci al momento della designazione.

DURATA E CESSAZIONE DALLA CARICA
Articolo 14) - Se non sono stati nominati a tempo determinato, gli amministratori durano in carica sino a dimissioni o revoca; essi sono rieleggibili.
In caso di mandato a tempo determinato, la cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui l'Organo Amministrativo è stato ricostituito con i suoi nuovi componenti.
La decadenza di un componente del Consiglio di Amministrazione porterà automaticamente alla decadenza dell'intero organo amministrativo, ed il Presidente già in carica dovrà convocare senza indugio l'Assemblea per i necessari provvedimenti.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: PRESIDENZA, CONVOCAZIONE
Articolo 15) - Il Consiglio di Amministrazione è presieduto dal soggetto designato dai soci all'atto della nomina, od, in mancanza, eletto dai consiglieri nella prima adunanza.
Il Consiglio è convocato dal Presidente, autonomamente ovvero anche su domanda di uno solo dei consiglieri, mediante invio a tutti i consiglieri ed ai sindaci, se nominati, di avviso contenente il luogo, la data e l'ora della riunione e l'elenco degli argomenti da trattare. Il Consiglio si riunisce presso la sede sociale od anche altrove purchè in Italia.
L'avviso deve essere trasmesso a mezzo raccomandata A.R., anche a mano, telegramma, telefax o posta elettronica inviata con modalità idonee a garantire la prova dell'avvenuto ricevimento; esso deve pervenire a ciascuno dei convocati almeno tre giorni prima della data fissata per la riunione e nel caso di urgenza almeno un giorno prima.
Si reputa comunque regolarmente costituito il Consiglio di Amministrazione, anche senza previa convocazione, qualora siano presenti tutti i consiglieri in carica e siano presenti o informati della riunione i componenti del Collegio Sindacale, se nominati.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: DECISIONI
Articolo 16) - Il Consiglio è legittimato a deliberare se alla riunione è presente almeno la maggioranza dei consiglieri in carica. Le decisioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Delle deliberazioni della riunione viene redatto un verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario; esso viene trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori.
E' ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio di Amministrazione si tengano per teleconferenza o per videoconferenza, a condizione che tutti gli amministratori che vi partecipano possano essere identificati, che venga adeguatamente conservata agli atti dell'adunanza la prova di tale identificazione e che sia consentito a ciascun amministratore di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati.
Verificandosi questi requisiti, il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto presso la sede legale della società, dove dovranno trovarsi l'amministratore che presiede la riunione ed il segretario, onde consentire la stesura del relativo verbale sul libro sociale.

POTERI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO
Articolo 17) - L'Organo Amministrativo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, fatti salvi i limiti apposti in sede di nomina.
In caso di nomina del Consiglio di Amministrazione, questo può delegare, nei limiti consentiti dagli articoli 2381 comma 4 e 2475 comma 5 del Codice Civile, tutte o parte delle proprie attribuzioni ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi membri, ovvero ad uno o più di essi, congiuntamente o disgiuntamente.
Potrà anche nominare, con procura speciale nelle forme di legge e per affari specifici, anche non soci, cui delegare la rappresentanza della Società.

RAPPRESENTANZA
Articolo 18) - La rappresentanza legale della società spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed agli eventuali Amministratori Delegati nei limiti delle materie loro delegate o al Procuratore.

COMPENSI
Articolo 19) - Agli Amministratori compete il rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento dei compiti loro affidati.
I soci, con decisione assunta ai sensi del presente statuto, attribuiscono annualmente agli amministratori un'indennità in misura fissa ovvero proporzionale agli utili di esercizio; possono altresì riconoscere agli Amministratori, ai sensi e per gli effetti dell'art. 17 lettera c) del T.U.I.R e successive modifiche o integrazioni, una indennità per la cessazione della carica da costituirsi mediante accantonamenti annuali (anche sotto forma di polizza assicurativa) la cui quantificazione è demandata all’assemblea che potrà deliberare su detta materia anche nel corso del mandato.
In caso di nomina di amministratori delegati o di un comitato esecutivo, il relativo compenso è stabilito dall’Assemblea.

DIRETTORE GENERALE
Articolo 20) - Il Direttore Generale è nominato dal Consiglio di Amministrazione, il quale ha la facoltà di disciplinarne i poteri ed i compensi.

DECISIONI DEI SOCI: COMPETENZE
Articolo 21) - I soci decidono sulle materie loro riservate dalla legge e dal presente statuto, nonché sugli argomenti sottoposti alla loro approvazione da uno o più amministratori, ovvero da tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale.

DIRITTO DI VOTO
Articolo 22) - Ciascun socio, iscritto nel relativo libro, ha un diritto di voto proporzionale alla sua partecipazione al capitale sociale.

MODALITÀ DI VOTAZIONE
Articolo 23) - Le decisioni dei soci sono adottate mediante deliberazione assembleare assunta ai sensi dell'art. 2479 bis del Codice Civile e di quanto disposto dal presente statuto.
Qualora, al di fuori dei casi previsti dall’articolo 2479, quarto comma del Codice Civile, uno o più amministratori o uno o più soci lo richiedano le decisioni sono assunte mediante consenso espresso per iscritto ai sensi dell’articolo 29 del presente statuto.

CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA
Articolo 24) - L'assemblea è convocata dagli amministratori mediante avviso spedito ai soci mediante raccomandata inviata anche a mano, o con qualunque altro mezzo che garantisca la prova dell’avvenuto ricevimento, almeno otto giorni prima del giorno fissato per l'adunanza, nel domicilio risultante dal libro dei soci.
L'assemblea può essere convocata sia presso la sede sociale sia altrove, purchè in Italia o in uno Stato membro dell'Unione Europea.
In assenza di formale convocazione, l'assemblea si reputa regolarmente costituita con la partecipazione dell'intero capitale sociale, qualora tutti gli amministratori ed i sindaci (se nominati) siano presenti od informati, e nessuno si opponga alla trattazione degli argomenti. Gli amministratori ed i sindaci (se nominati) che non partecipino all'adunanza dichiareranno per iscritto di essere informati in merito alla riunione ed agli argomenti da trattarsi nel corso di essa, e di non opporsi alla relativa discussione e deliberazione.

RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA
Articolo 25) - Possono intervenire all'assemblea tutti coloro che risultano iscritti nel libro dei soci. Gli aventi diritto all'intervento in assemblea possono farsi rappresentare con delega scritta da soggetti anche non soci.
La delega può essere concessa anche per più assemblee, indipendentemente dal loro ordine del giorno. La delega può essere conferita agli amministratori e ai sindaci, se nominati.
E' consentita la subdelega, salvo che il delegante abbia diversamente disposto nell'atto di delega.

PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA
Articolo 26) - L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione. In mancanza, l'assemblea sarà presieduta dalla persona designata dagli intervenuti. Al Presidente dell'Assemblea competono le funzioni ed i poteri di cui all'articolo 2479 bis del Codice Civile.

ASSEMBLEA TENUTA CON L'AUSILIO DI MEZZI DI TELECOMUNICAZIONE
Articolo 27) - E' ammessa la possibilità che le adunanze dell'assemblea si tengano per teleconferenza o per videoconferenza, a condizione che tutti i soci che vi partecipano possano essere identificati, che venga adeguatamente conservata agli atti dell'adunanza la prova di tale identificazione e che sia consentito a ciascuno di essi di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati.
Verificandosi questi requisiti, l'assemblea si considera tenuta nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante.

DECISIONI DEI SOCI: QUORUM
Articolo 28) - Le decisioni dei soci, salvo quanto diversamente stabilito nel presente statuto, sono assunte con il voto favorevole della maggioranza del capitale sociale.
Le deliberazioni concernenti i numeri 4) e 5) del II° comma dell’art. 2479 del Codice Civile sono assunte con il voto favorevole dei due terzi del capitale sociale.

DECISIONI DEI SOCI MEDIANTE CONSENSO ESPRESSO PER ISCRITTO
Articolo 29) - Ove si adotti il metodo della decisione mediante consenso dei soci espresso per iscritto, l'Organo Amministrativo predispone l'ordine del giorno deliberativo, lo trasmette al Collegio Sindacale, se nominato, onde consentire allo stesso di formulare le proprie osservazioni, e, unitamente alle eventuali osservazioni del Collegio, lo trasmette a tutti i soci. Questi ultimi potranno prestare il proprio consenso all'ordine del giorno deliberativo sottoscrivendo il relativo documento e trasmettendolo alla società con qualunque mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento. L'ordine del giorno deliberativo si intende approvato dai soci che trasmettono il documento alla società sottoscritto entro venti (20) giorni dalla sua ricezione o diverso maggiore o minore termine stabilito dall’Organo Amministrativo, comunque non inferiore a cinque (5) giorni . Il momento in cui si considera assunta la decisione dei soci coincide con il giorno in cui perviene alla società il consenso del socio occorrente per il raggiungimento del quorum deliberativo per l'assunzione della decisione.
Il socio può revocare il proprio consenso a una data decisione, fintanto che la decisione non si sia formata.
Se si raggiungono tanti consensi che rappresentano la maggioranza richiesta per l'approvazione della decisione, la decisione così assunta deve essere comunicata, entro quindici (15) giorni dalla data di adozione della decisione, con qualunque mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento, a tutti i soci, ai componenti dell'Organo Amministrativo e, se nominati, ai sindaci, e deve essere trascritta tempestivamente a cura dell'Organo Amministrativo nel libro delle decisioni dei soci unitamente a:

a) l'indicazione della data in cui la decisione deve intendersi adottata;
b) l'indicazione delle generalità degli aventi diritto al voto e il capitale rappresentato da ciascuno;
c) le osservazioni del Collegio Sindacale, se nominato;
d) le generalità dei soci che hanno sottoscritto l'ordine del giorno deliberativo.

I documenti pervenuti alla società e recanti l'espressione della volontà dei soci vanno conservati unitamente al libro delle decisioni dei soci.

COLLEGIO SINDACALE
Articolo 30) - Quando è obbligatorio per legge, l'assemblea nomina il Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 2477 del Codice Civile.
Il Collegio Sindacale sarà composto di tre membri effettivi e due supplenti che durano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio. Il Collegio Sindacale esercita anche il controllo contabile ed è costituito da Revisori Contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia, fatta salva la nomina del Revisore Contabile cui demandare il controllo contabile per obbligo di legge.

ESERCIZIO SOCIALE
Articolo 31) - Gli esercizi sociali si chiudono al 30 giugno di ogni anno.
Il bilancio deve essere presentato ai soci entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale ovvero nel maggior termine di centottanta giorni nei casi consentiti dalla legge.
Gli utili netti risultanti dal bilancio sono ripartiti come segue:

a) il 5% (cinque percento) al fondo di riserva legale, fino a che non sia raggiunto il quinto del capitale sociale;
b) il residuo ai soci, in proporzione alle quote di partecipazione al capitale sociale rispettivamente possedute, salvo diversa destinazione deliberata dai soci.

SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE
Articolo 32) - La società si scioglie nei casi e nei modi previsti dalla legge. L'assemblea dei soci, con le maggioranze di cui al precedente articolo 28 provvede alla nomina dell'organo della liquidazione ed all'attribuzione dei relativi poteri.

CLAUSOLA COMPROMISSORIA
Articolo 33) - Qualunque controversia (fatta eccezione per quelle nelle quali la legge richiede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero) sorga tra i soci o fra i soci e la società, l'Organo Amministrativo e l'organo di liquidazione o i membri di tali organi, ancorché solo fra alcuni soggetti di tali soggetti od organi, in dipendenza di affari sociali e dell'interpretazione del presente statuto e che possa formare oggetto di compromesso, è deferita al giudizio di un Arbitro Unico.
L'Arbitro sarà nominato dal Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti del luogo dove ha sede la società, entro quindici giorni dal deposito dell'istanza di nomina da parte dell'interessato più diligente.
In difetto di tale nomina entro tale termine, l'Arbitro sarà nominato dal Presidente del Tribunale del luogo dove ha sede la società su istanza della parte interessata più diligente.
L'Arbitro giudica ritualmente e secondo diritto.

DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 34) - Per quanto non previsto nel presente statuto si fa riferimento alle norme di legge.
in originale firmato: Carlo ROSSI; Francesca CILLUFFO Notaio.